Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1503 del 7 giugno 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Avverso l'ordinanza di convalida del sequestro preventivo ed il contestuale decreto di sequetro adottato dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 321, comma 3 bis, c.p.p., sono proponibili due diversi mezzi di impugnazione: l'appello, ex art. 322 bis c.p.p., per la parte in cui il giudice, accertata la sussistenza degli estremi della necessità e dell'urgenza, abbia convalidato il decreto di sequestro del pubblico ministero, nonché il riesame, ex art. 322 c.p.p., per la parte in cui il giudice, controllata l'esistenza del fumus e del periculum, abbia disposto il sequestro preventivo. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che, ove l'interessato abbia optato per il riesame, gli è inibito proporre in tale sede ogni questione concernente la convalida ed, in particolare, l'esistenza del requisito dell'urgenza del sequestro effettuato dal pubblico ministero).

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