Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 415 del 16 marzo 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

Il P.M., purché non abbia già investito il giudice per le indagini preliminari della richiesta di archiviazione, è legittimato a revocare tale atto, e la revoca non è preclusa dal fatto che il P.M. abbia notiziato della richiesta la persona offesa dal reato, a norma dell'art. 408 c.p.p.

(massima n. 2)

L'ambito dei soggetti legittimati a proporre richiesta di riesame del sequestro preventivo è più ristretto rispetto a quello dei soggetti che hanno il diritto di proporre istanza di sequestro conservativo (nell aprima ipotesi l'art. 22 c.p.p. fa riferimento ai soggetti «che avrebbero diritto alla restituzione», mentre nella seconda l'art. 318 c.p.p. attribuisce il diritto a «chiunque vi abbia interesse»). Ne consegue che il promissario acquirente in virtù di contratto preliminare, essendo titolare di un mero diritto di credito, non rientra tra i soggetti che possono proporre l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo.

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