Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1269 del 30 giugno 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi in cui nel medesimo documento venga ordinato un sequestro e contestualmente data informazione all'indagato che si procede a suo carico e siano specificati gli estremi del fatto, gli articoli di legge e l'invito a nominare un difensore, i due atti e cioč il sequestro e l'informazione di garanzia sono sostanzialmente autonomi. Ne consegue che la eventuale revoca del sequestro non fa venire meno la menzionata informazione, che continua a spiegare ogni suo effetto.

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