Cassazione penale Sez. I sentenza n. 31565 del 20 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Deve ritenersi abnorme, in quanto espressione di un potere non consentito, il provvedimento di sequestro preventivo la cui operatività sia condizionata all'esito di accertamenti da effettuarsi a cura dello stesso indagato, atteso che, per un verso, la stessa, postulata necessità di tali accertamenti esclude l'attualità del periculum in mora e, per altro verso, non può attribuirsi al sequestro preventivo l'atipica funzione di inibitoria di possibili comportamenti illeciti in luogo di quella sua propria di costituire un argine alle conseguenze del reato già commesso. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza applicativa di sequestro preventivo di un impianto industriale, accompagnata dall'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività fino alla scadenza di un termine entro il quale l'interessato avrebbe dovuto produrre documentazione attestante l'accertata regolarità del suddetto impianto, con riguardo alle norme sull'inquinamento atmosferico ed all'igiene del lavoro).

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