Cassazione penale Sez. III sentenza n. 630 del 11 aprile 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il testo dell'art. 321 c.p.p., che disciplina il sequestro preventivo, non fornisce parametri tipizzati per l'emanazione del provvedimento, ma consente di poter affermare che due sono i presupposti richiesti: la pertinenza della cosa al reato e la sussistenza del pericolo. La motivazione del provvedimento risente della genericità della norma, ed in tema di costruzione senza concessione edilizia può ragionevolmente limitarsi all'essenziale, dal momento che l'obbligo è adempiuto con l'indicazione del manufatto (luogo e caratteristiche), dell'assenza di concessione e della continuazione dei lavori di costruzione; già tali soli elementi soddisfano gli obblighi di legge perché l'interessato è stato portato a conoscenza e del fatto-reato e dei motivi che hanno determinato il sequestro, posto che la sola continuazione dei lavori integra l'estremo del pericolo di cui all'art. 321 predetto.

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