Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1610 del 20 giugno 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esigenza cautelare perseguita col sequestro preventivo è quella di impedire la prosecuzione del reato, sicché l'ordinanza di riesame adeguatamente assolve il suo obbligo di motivazione sul punto qualora accerti il nesso pertinenziale tra gli impianti e gli stabilimenti sequestrati e la condotta penalmente vietata: la disponibilità delle cose sequestrate può far presumere che gli indagati possano proseguire nel reato o nei reati. E nel caso si tratti di reati formali o di condotta, e non di reati di danno o di pericolo concreto, nessun rilievo ha l'accertamento del pericolo per la salute e l'ambiente al fine di valutare l'esigenza cautelare predetta. (Nella specie la S.C. ha osservato che bastava verificare il pericolo di reiterazione non autorizzata dell'attività di raccolta e smaltimento degli oli usati: non era necessario verificare che questa attività fosse concretamente pericolosa sotto il profilo ecologico).

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