Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1894 del 27 febbraio 1997

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della ricorrenza dell'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 323 bis c.p. in materia di delitti contro la pubblica amministrazione - non può aversi riguardo solo al fatto nella sua oggettività, avulso dalla persona del suo autore e quindi sganciato dai motivi di ispirazione soggettiva. Il fatto invero, onde valutarne la portata, deve necessariamente essere considerato insieme alle ragioni che lo hanno determinato ed alla personalità del suo autore perché queste si riverberano sul dato oggettivo e finiscono per delinearne gli esatti contorni. (Fattispecie in tema di concussione nella quale la Cassazione ha ritenuto correttamente riconosciuto l'attenuante in questione con riguardo alla difficile situazione personale e familiare dell'imputato e del concreto comportamento del medesimo).

(massima n. 2)

Il giudice per le indagini preliminari, investito dal P.M. di una richiesta di sequestro preventivo, può, nell'accogliere tale richiesta, dare al fatto un nomen juris diverso da quello ipotizzato dall'organo richiedente, sempre che risulti immutata la materialità del fatto medesimo.

(massima n. 3)

Nel reato di concussione il soggetto passivo è individuabile in un altro pubblico ufficiale il quale può venirsi a trovare rispetto all'agente in posizione di inferiorità psichica soprattutto se si verte nell'ambito di un rapporto gerarchico; logicamente è necessario che il soggetto attivo operi per fini estranei alla pubblica amministrazione e, abusando della propria posizione di supremazia, persegua scopo di carattere personale, sia diretto che indiretto.

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