Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5002 del 28 gennaio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Il sequestro preventivo si esegue mediante apprensione del bene sequestrato e, la notifica del provvedimento č destinata solo a consentirne l'impugnazione. Ne consegue che il ritardo nella notifica, e quindi della conoscenza del provvedimento, ha solo l'effetto di ritardare la decorrenza del termine d'impugnazione per l'interessato, ma non dā luogo a nullitā, perché non ne pregiudica l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza.

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