Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4651 del 23 maggio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ordine di cancellazione di frasi sconvenienti ed offensive connesso alla esigenza di assicurare il decoro del procedimento e la serenitā del giudizio č affidato al potere discrezionale del giudice, esercitabile anche d'ufficio, ed č insindacabile in sede di legittimitā, anche nel caso di motivazione sintetica, riferita cioč alla sola indicazione delle espressioni censurate.

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