Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1170 del 25 giugno 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

La polizia giudiziaria non ha un generale e autonomo potere di sequestro, ma può eseguire di propria iniziativa, a determinate condizioni, tanto sequestri probatori e cioè di cose necessarie per l'accertamento dei fatti (art. 354, comma secondo, c.p.p.) quanto sequestri che abbiano una funzione preventiva (art. 321, comma terzo bis, c.p.p.). Soltanto in questo secondo caso il sequestro deve essere convalidato dal giudice (art. 321, comma terzo bis, cit.), mentre nel primo caso competente a convalidarlo è il pubblico ministero (art. 355, comma secondo, c.p.p.).

(massima n. 2)

Le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite in nessun caso all'interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie. Infatti, sia il sequestro probatorio che quello preventivo possono avere ad oggetto il corpo del reato e cioè cose che, per la stessa definizione datane dal legislatore (art. 253, comma secondo, c.p.p.) sono per loro natura suscettibili di confisca ai sensi dell'art. 240 c.p. Per questa eventualità, l'art. 324 c.p.p., nel disciplinare il procedimento di riesame delle misure cautelari reali, stabilisce al comma settimo che la revoca del provvedimento di sequestro... non può essere disposta nei casi indicati dall'art. 240 comma secondo del codice penale, quando si tratti cioè di cose soggette a confisca obbligatoria. Tale norma è espressamente richiamata dall'art. 355, comma terzo, c.p.p., relativo al riesame del provvedimento di convalida del sequestro probatorio di polizia giudiziaria.

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