Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4112 del 11 aprile 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, comma 3 bis, c.p.p., č prevista la richiesta da parte del pubblico ministero al Gip di due provvedimenti: la convalida della misura adottata in via di urgenza dallo stesso P.M. e l'emissione di decreto di sequestro. I due provvedimenti non sono inscindibilmente connessi, essendo possibile che il giudice neghi la convalida, non condividendo le ragioni di urgenza ravvisate dal P.M. e, tuttavia, autonomamente ritenendo i presupposti di legge per l'emissione del decreto di sequestro preventivo, provveda in conseguenza disponendo la misura, che prenderā efficacia da quel momento. Ne consegue che č inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione avverso il provvedimento di convalida, in mancanza di impugnazione avverso il decreto del Gip costitutivo del sequestro, in quanto l'impugnazione deve tendere alla rimozione del pregiudizio derivante dall'adozione della misura, mentre il vincolo alla cosa č autonommente imposto dal provvedimento di sequestro da parte del Gip.

(massima n. 2)

Integra il reato previsto dall'art. 699 c.p., e non quello di cui all'art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110, il porto di un pugnaletto fuori della propria abitazione senza la relativa licenza.

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