Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3460 del 31 luglio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 321, comma 3 bis, c.p.p., consente agli ufficiali di polizia giudiziaria di procedere al sequestro preventivo in tutti quei casi in cui, per la situazione di urgenza, non č possibile attendere il provvedimento del pubblico ministero, al quale, nelle quarantotto ore successive, va comunque trasmesso il verbale dell'atto; tale situazione di urgenza, peraltro, puō verificarsi sia nelle ipotesi in cui gli ufficiali di polizia giudiziaria agiscano di loro iniziativa, sia in quelle in cui operino eseguendo un compito loro affidato dall'autoritā giudiziaria: č ben possibile, infatti, anche in quest'ultimo caso, che detti ufficiali si trovino a dover fronteggiare una situazione imprevista, in cui vi č il pericolo che la libera disponibilitā di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero agevolare la commissione di altri reati, e che non sia possibile attendere nel frattempo il provvedimento del magistrato.

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