Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4374 del 20 gennaio 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'art. 517 c.p., si consuma nel momento in cui l'opera o il prodotto vengano posti in vendita o messi in altro modo in circolazione, sicché l'elemento oggettivo di esso va ritenuto sussistente sia quando si sia realizzata la materiale traditio della cosa dal venditore all'acquirente, sia quando vi sia stata un'attività prodromica alla vendita, che abbia comportato la messa in circolazione della cosa stessa. Non è ipotizzabile, pertanto, il reato de quo nel fatto della presentazione alla dogana, per lo sdoganamento, di una partita di merce, non essendo la presentazione medesima comparabile ad un atto di messa in vendita della merce e non ne comporta la messa in circolazione, dovendosi per «circolazione» intendere ogni atto diffusivo della merce stessa, né lo sdoganamento è - di per sé - atto prodromico alla vendita o messa in circolazione.

(massima n. 2)

La richiesta di convalida del sequestro preventivo disposto in via di urgenza non equivale a richiesta di emissione del provvedimento applicativo della misura cautelare in questione, stante la diversità ontologica dei due provvedimenti miranti, l'uno al controllo della legittimità dell'operato del P.M., e l'altro a sottrarre il bene alla disponibilità dell'indagato.

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