Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3651 del 7 febbraio 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Gli atti di indagine per i quali l'art. 407, terzo comma, c.p.p. sancisce l'inutilizzabilità se compiuti dopo la scadenza del termine fissato per le indagini preliminari sono quelli aventi efficacia probatoria e pertanto negli stessi non può rientrare il sequestro preventivo, che non ha alcuna efficacia in tal senso e mira esclusivamente ad interrompere la condotta vietata.

(massima n. 2)

In relazione al reato di cui all'art. 221 T.U.L.S. può essere legittimamente disposto il sequestro preventivo dell'immobile, non contrastando l'adozione della misura cautelare reale con il potere di sgombro conferito all'autorità comunale dall'art. 222 T.U.L.S. in quanto trattasi di provvedimenti che operano su piani diversi

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