Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2796 del 11 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

È legittimo il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., dei natanti comunemente denominati «acquascooters» o «moto d'acqua», utilizzati a distanza dalla riva inferiore a quella consentita, o comunque con modalità difformi da quelle consentite, sì da darsi luogo alla configurabilità del reato di cui all'art. 1231 c.n. o di altri illeciti penali, nulla rilevando in contrario la qualità di minorenne dell'utilizzatore e l'intestazione del mezzo ad altro soggetto.

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