Cassazione penale Sez. I sentenza n. 325 del 29 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento che dispone il sequestro preventivo non č subordinato alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, che sono, invece, richiesti dall'art. 273 c.p.p. come condizioni generali di applicabilitą delle misure cautelari personali, ma deve riguardare cose che si trovino in rapporto di pertinenza con i reati in ordine ai quali sono svolte le indagini. Qualora oggetto del sequestro siano somme di denaro depositate presso banche (e quindi beni che non sono normalmente destinati alla commissione di reati) il rapporto di pertinenza fra le cose ed i reati deve essere individuato e chiarito nella motivazione del provvedimento, nel senso che deve trattarsi di denaro che costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato oppure che sia servito a commetterlo o, comunque, concretamente destinato alla commissione del medesimo: l'astratta possibilitą di destinare il denaro a tale fine non č sufficiente a farlo ritenere cosa pertinente al reato. (Alla stregua di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame aveva confermato il sequestro preventivo di somme in conto corrente e libretti bancari disposto nei confronti di un soggetto indagato per i reati di truffa ed usura sul presupposto che, al di lą della loro illecita provenienza, esse potessero «costituire la garanzia e conseguentemente fornire la concreta possibilitą per operare le illecite attivitą di finanziamento addebitategli»).

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