Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4262 del 16 gennaio 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

Il sequestro preventivo di terreni abusivamente lottizzati e di fabbricati realizzati senza concessione edilizia è compatibile con la presentazione dell'eventuale istanza di condono e con il pagamento delle somme di denaro autodeterminate a titolo di oblazione, stante che l'effetto estintivo del reato è subordinato all'attestazione sindacale della congruità di quanto versato a tale titolo; ne consegue che la presentazione dell'istanza ed il pagamento predetto non sono ostativi all'emissione del decreto di sequestro degli immobili abusivi e non comportano l'obbligo di restituzione di quelli già sequestrati: essi determinano infatti la sospensione del procedimento principale, ma non di quelli incidentali.

(massima n. 2)

La circostanza che, nelle more delle indagini preliminari, i terreni oggetto di lottizzazione abusiva siano stati venduti a persona — fisica o giuridica — diversa dall'indagato, non rileva, perché non esclude la esistenza e perseguibilità del reato né osta alla confisca di cui all'art. 19, L. 28 febbraio 1985, n. 47, che, misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria connessa alla oggettiva illiceità della cosa, consente l'adozione del sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., e colpisce i beni anche in capo a terzi possessori i quali, se estranei al reato ed acquirenti in buona fede, possono far valere i loro diritti in sede civile. (Nell'affermare detto principio la corte ha altresì escluso che il terzo possessore non indagato abbia diritto all'invio della informazione di garanzia).

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