Cassazione penale Sez. III sentenza n. 556 del 5 marzo 1996

(3 massime)

(massima n. 1)

La disciplina del cosiddetto condono edilizio non incide immediatamente né ai fini della restituzione dell'immobile abusivo sequestrato né per impedire l'emissione di un provvedimento di sequestro, e ciò sia perché occorre prima accertare la sussistenza di tutti i presupposti e requisiti affinché possa operare la causa estintiva (legittimazione, entità dei volumi, natura dell'abuso in relazione a vincoli vari di interesse pubblico), sia soprattutto perché non si può consentire che mentre si domanda il condono per l'attività abusiva pregressa possa proseguire il comportamento penalmente sanzionato, con aggravio delle sue conseguenze (dal momento che il portare avanti la costruzione è certamente un'attività in astratto illecita, pur se sanabile) e sia infine perché per il verificarsi dell'estinzione del reato è necessaria la sua formale dichiarazione.

(massima n. 2)

Nel contrasto tra intestazione della sentenza e risultanze verbali del dibattimento, sono queste ultime a dover prevalere, in considerazione del valore probatorio del verbale.

(massima n. 3)

Quando la sentenza è sottoscritta dagli stessi magistrati che la pronunciarono e fecero effettivamente parte del collegio, l'errata indicazione, nella intestazione della sentenza, del nome di un giudice che non prese parte al dibattimento, al posto del giudice che concorse a pronunciarla, non è causa di nullità e costituisce un mero errore materiale ed una semplice irregolarità formale, in quanto la reale situazione trova incontestabile riscontro e documentazione nelle risultanze del verbale del dibattimento.

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