Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1340 del 22 aprile 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il pericolo concreto ed attuale, posto a base del sequestro preventivo di un manufatto abusivo, di prosecuzione del reato edilizio e di aggravamento delle sue conseguenze, nonché di commissione di ulteriori violazioni della legge penale (art. 221 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265), non viene meno per l'intervento dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dalla pubblica amministrazione; tale provvedimento, infatti, non costituisce atto idoneo a far cessare le esigenze cui č finalizzata la cautela reale, in quanto č revocabile dalla stessa amministrazione, č caratterizzato da efficacia provvisoria e temporalmente determinata ed č, inoltre, suscettibile di sospensiva nella competente sede giurisdizionale.

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