Cassazione penale Sez. III sentenza n. 420 del 30 aprile 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

L'avvenuta ultimazione di un immobile abusivo non esclude che esso possa essere legittimamente sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p., considerando, per un verso, che questo, nel prevedere che la cosa pertinente al reato possa essere sequestrata quando la sua disponibilitą possa «aggravare o protrarre le conseguenze» del medesimo, esprime la volontą che vengano impediti effetti che vanno oltre la struttura tipica del reato, e cioč oltre la condanna (nei reati formali) ed oltre l'evento naturalistico (nei reati materiali); per altro verso che, tenendo presente l'oggetto della normativa penale in materia urbanistica, costituito dalla tutela sostanziale dell'assetto territoriale, questo viene ad essere necessariamente turbato non solo dalla realizzazione, ma anche dall'uso della costruzione abusiva, siccome implicante nuova domanda di servizi e di infrastrutture destinate ad aggravare il carico urbanistico.

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