Cassazione penale Sez. III sentenza n. 38728 del 4 ottobre 2004

(4 massime)

(massima n. 1)

Il provvedimento di sequestro preventivo di terreni abusivamente lottizzati non viola la riserva di giurisdizione stabilita in favore del giudice amministrativo, in materia urbanistica ed edilizia, dall'art. 34 del D.L.vo n. 80/1998, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 205/2000, dal momento che tale disposizione esclude, in detta materia, la giurisdizione civile, non quella penale. (Mass. redaz.).

(massima n. 2)

Il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, previsto dall'art. 321, comma 2, c.p.p., può essere disposto anche con riguardo a terreni oggetto di lottizzazione abusiva, nonostante che la confisca obbligatoria di tali terreni, quale prevista dall'art. 44, comma 2, del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (riproduttivo dell'art. 19 della legge 20 febbraio 1985, n. 47), sia qualificabile, a differenza di quella prevista dall'art. 240 c.p., non come misura di sicurezza patrimoniale ma come sanzione amministrativa applicabile dal giudice penale anche nei confronti di terzi estranei al reato, ferma restando la possibilità per costoro, se in buona fede, di far valere i loro diritti davanti al giudice civile.

(massima n. 3)

Il sequestro preventivo di terreni che si assumono oggetto di lottizzazione abusiva presuppone soltanto l'astratta configurabilità del reato, nulla rilevando che questo possa essere estinto o ritenuto insussistente per difetto dell'elemento soggettivo, come pure che l'attività di lottizzazione sia esaurita e le opere edilizie ultimate. Il giudice, quindi, nel disporre la suddetta misura, non è tenuto a motivare sul pericolo che la libera disponibilità dei terreni possa aggravare le conseguenze del reato.

(massima n. 4)

La possibilità di sanatoria delle opere costruite sui terreni abusivamente lottizzati, prevista dall'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. in legge 24 novembre 2003, n. 326, non impedisce l'assoggettabilità dei suddetti terreni a sequestro preventivo, venendo meno l'applicabilità della confisca e, conseguentemente, il potere di disporre la suddetta misura cautelare, solo a seguito del provvedimento con il quale la competente autorità amministrativa abbia autorizzato successivamente la lottizzazione.

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