Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6589 del 11 febbraio 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

È ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati previsti dagli artt. 416, 323, 476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo all'affidamento di incarichi di progettazione e direzione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni riscontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambigue, le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di riesame, non erano idonee ad escludere che si fosse trattato di mere irregolarità amministrative).

(massima n. 2)

È illegittimo il provvedimento di sequestro preventivo che prospetti ipotesi alternative sulla proprietà dei beni sottoposti a vincolo perché ciò comporta anche la impossibilità di individuare il soggetto nei cui confronti l'atto viene eseguito, e, quindi, il titolare del diritto alla restituzione, cui spetta la facoltà di proporre riesame. (Fattispecie relativa a sequestro di somme di denaro giacenti sul conto corrente intestato a Comune ma provento di attività criminosa, ex artt. 640, 323 e 353 cod. pen., perpetrata dal sindaco e dal direttore dell'ufficio tecnico).

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