Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1172 del 15 maggio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Per «cose pertinenti al reato», sulle quali puņ cadere il sequestro preventivo previsto dall'art. 321 c.p.p., debbono intendersi non solo quelle caratterizzate da un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalitą rispetto al reato commesso ed a quelli futuri di cui si paventa la commissione, ma anche quelle che, come specificato nella Relazione al progetto preliminare del vigente codice di procedura penale, risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, sempre che la libera disponibilitą di esse possa dar luogo al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze di detto reato ovvero all'agevolazione alla commissione di altri. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha annullato con rinvio, su ricorso del pubblico ministero, il provvedimento con il quale era stata disposta la revoca del sequestro preventivo di una pubblica discarica di rifiuti, regolarmente autorizzata, dalla quale si era prodotto, ad un certo momento, lo sversamento di liquami in un corso d'acqua, sull'assunto che non poteva dirsi sussistente il nesso pertinenziale con il reato, richiesto dall'art. 321 c.p.p., la cui configurabilitą avrebbe richiesto «una vocazione della res strutturalmente funzionale alla probabile reiterazione dell'attivitą criminosa»).

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