Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2586 del 27 febbraio 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della legittimazione del sequestro preventivo non occorre un'intrinseca specifica e strutturale strumentalitą della cosa rispetto al reato commesso ed a quelli futuri di cui si paventa la commissione, essendo al contrario necessario e sufficiente che l'effettiva disponibilitą materiale o giuridica della cosa - anche indirettamente collegata al reato - costituisca un pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato o ancora di agevolazione alla commissione di altri reati. (Nella specie, in applicazione di tali principio, la S.C. ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un'autobotte con la quale erano stati effettuati scarichi abusivi).

(massima n. 2)

In materia di omicidio aggravato, la premeditazione va distinta dalle sevizie e dalla crudeltą. La premeditazione consiste, infatti, in una particolare intensitą del dolo: nella risoluzione criminosa, che permane ferma nell'animo dell'agente per un apprezzabile periodo di tempo e fino alla commissione del reato; la crudeltą rivela, invece, una particolare qualitą dell'animo del delinquente, il suo carattere, e non un suo stato d'animo o il dolo, per cui sono indifferenti la freddezza d'animo e l'intensitą del dolo; consiste nell'assenza di quei sentimenti di pietą che contraddistinguono l'uomo civile, di cui, sul piano oggettivo, sono segni esteriori il mezzo usato e le modalitą dell'azione, che, in ogni caso, devono consistere in un quid pluris rispetto alla «ordinaria» produzione dell'evento, da valutarsi anche in relazione ai mezzi disponibili.

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