Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 631 del 27 marzo 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del sequestro preventivo, cosa pertinente al reato è quella che non solo è servita a commettere il reato, ma che è anche strutturalmente funzionale alla possibile reiterazione dell'attività criminosa. (Nella specie, nell'ambito di un procedimento per il reato di sottrazione di minore degli anni quattordici a carico di uno dei coniugi, era stato sottoposto a sequestro preventivo il passaporto dello stesso minore, grazie al quale l'agente aveva potuto portare quest'ultimo all'estero: la Corte ha ritenuto corretto l'operato del giudice “de libertate”, in sede di appello ex art. 322 bis c.p.p., che aveva dissequestrato il passaporto, sottolineando che il documento non poteva ritenersi “cosa pertinente al reato” di cui all'art. 574 c.p., giacché il delitto di sottrazione di minore può commettersi anche senza espatriare e comunque il coniuge indagato e il minore, per effetto dell'abolizione dei controlli di frontiera, avrebbero potuto varcare i confini senza mostrare il documento).

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