Cassazione penale Sez. II sentenza n. 26785 del 2 luglio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Il sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p. assolve non solo alla funzione di bloccare i reati in itinere, stroncandone la condotta, ma anche a quella di evitare che coloro i quali abbiano violato la legge penale possano continuare a trarre vantaggi dall'illecito posto in essere, come si verifica allorquando quest'ultimo, ancorché consumato con l'esaurimento della condotta tipica, continui a produrre conseguenze dannose ed antisociali. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un immobile abusivo, nonostante che lo stesso fosse stato non solo ultimato, ma anche concretamente destinato ad uso abitativo).

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