Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 29952 del 9 luglio 2004

(3 massime)

(massima n. 1)

La mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, anche in assenza di fatti sopravvenuti. In sede di richiesta di revoca, invece, non possono essere riproposti motivi che sono stati già dedotti in sede di riesame e, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento, è inammissibile la riproposizione di richieste fondate sui medesimi motivi rigettati con decisione definitiva.

(massima n. 2)

La mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti. (Nell'occasione, la Corte ha peraltro precisato che, in sede di istanza di revoca, non possono essere riproposti motivi già dedotti in sede di riesame e che, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento, è inammissibile la riproposizione di istanze fondate sui medesimi motivi rigettati con decisione definitiva).

(massima n. 3)

La sussistenza ex ante delle condizioni di applicabilità della misura può essere verificata anche alla stregua di «fatti non sopravvenuti», intesi come fatti che, pur già storicamente avveratisi al momento dell'emissione del provvedimento cautelare, non furono tuttavia, per qualsiasi motivo, compiutamente e correttamente esaminati in quel momento.

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