Cassazione penale Sez. II sentenza n. 16658 del 2 maggio 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

Il sequestro preventivo può avere ad oggetto le somme dovute in forza di un contratto di assicurazione sulla vita, dal momento che il divieto di sottoporre ad azione esecutiva e cautelare dette somme, di cui all'art. 1923 c.c., attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte delle responsabilità civili e non riguarda la disciplina della responsabilità penale. (Mass. redaz.).

(massima n. 2)

Il sequestro preventivo può avere ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita, dal momento che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, di cui all'art. 1923 c.c., attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale.

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