Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 35161 del 10 settembre 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sequestro preventivo, ai fini della configurabilitā del "periculum in mora" č necessario che il bene oggetto della misura cautelare presenti un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalitā rispetto ai reati commessi ovvero a quelli di cui si paventa la realizzazione, in modo che l'individuato legame non sia meramente occasionale ed episodico, bensė abitualmente protratto nel tempo e tipicamente indicativo delle modalitā di realizzazione dell'attivitā illecita ipotizzata. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso il requisito del "periculum in mora" in relazione al sequestro di una palestra ove erano state rinvenute numerose tracce dell'utilizzo di sostanze dopanti).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.