Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1770 del 24 aprile 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sequestro conservativo, la sostituzione del custode dei beni sequestrati rientra nei poteri del giudice penale che procede, fino a quando nell'ambito del procedimento penale non sia stata definitivamente accertata o esclusa la sussistenza del credito a tutela del quale č stata disposta la misura cautelare reale. L'intervento del giudice civile, invece, č previsto solo nel momento in cui, divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, il sequestro conservativo si converte in pignoramento e prende avvio l'esecuzione forzata sui beni secondo le norme del codice di procedura civile.

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