Cassazione penale Sez. V sentenza n. 598 del 13 gennaio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Sono impignorabili, e quindi insuscettibili di sequestro conservativo di cui all'art. 316 c.p.p., i beni assoggettati al regime del fondo patrimoniale per un debito che il creditore conosceva essere contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Ne consegue che deve ritenersi illegittimo il sequestro conservativo disposto su beni facenti parte di fondo patrimoniale a garanzia di un debito contratto da una societą fallita, in quanto necessariamente conosciuto come estraneo ai bisogni della famiglia. (Nella specie la Corte ha anche precisato che č irrilevante il fatto che il debito sia stato contratto prima della costituzione del patrimonio familiare, in quanto la pignorabilitą va considerata al momento in cui ha luogo l'esecuzione).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.