Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 707 del 24 giugno 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di sequestro conservativo, il periculum in mora va valutato, oltre che con riguardo all'entitā del credito del richiedente, anche con riferimento ad una situazione almeno potenziale, desunta da elementi certi ed univoci, di depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacitā reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo. (Fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza di rigetto della richiesta di revoca del disposto sequestro conservativo che aveva ravvisato il periculum in mora nella sproporzione tra l'aggressione risarcitoria e le modeste disponibilitā economiche dell'imputato il quale, vivendo dei proventi di attivitā lavorativa dipendente, non offriva garanzie di solvibilitā, anche perché i beni della temuta sottrazione consistevano solo nella sua casa di abitazione).

(massima n. 2)

In tema di sequestro conservativo, l'accertamento giudiziale del fumus boni iuris va operato in concreto, avendo riguardo non alla sola pendenza del procedimento penale e alla sussistenza della imputazione, quindi all'astratta configurabilitā del diritto di credito del richiedente, ma anche a tutti gli altri elementi giā acquisiti, al monento della pronuncia della misura cautelare reale.

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