Cassazione penale Sez. Unite ordinanza n. 28 del 16 ottobre 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

Il rinvio, contenuto nell'art. 315, comma 3, c.p.p. in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, all'applicazione delle norme sulla riparazione dell'errore giudiziario, non è limitato - ancorché la rubrica dell'articolo si riferisca al procedimento - alle sole norme procedimentali, ma riguarda tutte le disposizioni in tema di errore giudiziario, con l'unico limite della compatibilità. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto la piena compatibilità della norma di cui all'art. 644 c.p.p. - che disciplina la riparazione dell'errore giudiziario in caso di morte del condannato - con la riparazione per l'ingiusta detenzione, sul rilievo che gli effetti pregiudizievoli dell'ingiusta detenzione, così come quelli dell'errore giudiziario, sono naturalmente destinati a propagarsi nell'ambito familiare, legittimando, nel caso di morte della persona che ha subito l'ingiusto provvedimento, la pretesa riparatoria dei congiunti).

(massima n. 2)

L'indicazione, tra i componenti del collegio che ha deliberato la sentenza, di un magistrato in luogo di altro, dovuta a errore materiale commesso dalla cancelleria all'atto della copia della minuta della sentenza per la formazione dell'originale, va corretta con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p.

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