Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 19571 del 15 maggio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di riparazione dell'ingiusta detenzione, la presentazione della domanda nel pił lungo termine di due anni introdotto dalla legge n. 479 del 1999 č preclusa dalla mancata deduzione o rilevazione della questione nel precedente giudizio avente identico oggetto, conclusosi con ordinanza dichiarativa della inammissibilitą della domanda per tardivitą, ovvero dalla mancata impugnazione sul punto di tale ordinanza.

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