Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 19569 del 15 maggio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine per la proposizione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione decorre, nel caso di provvedimento di archiviazione, esclusivamente dalla notifica del detto provvedimento o dalla consegna di copia al diretto interessato ai sensi dell'art. 148, comma 4, c.p.p., e non sono ammessi equipollenti quali la consegna di copia al difensore che ne abbia fatto richiesta ad altri fini.

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