Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6414 del 17 maggio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

La liquidazione equitativa dei danni č dall'art. 1226 c.c. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiaritą del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa. Il giudizio, concernente sia l'ammissibilitą della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. sia l'ammontare del danno equitativo liquidato, essendo di puro fatto, si sottrae al controllo di legittimitą, sempre che non sia infirmato da errori logici o giuridici).

(massima n. 2)

La violazione delle norme di edilizia e di tutela ambientale contenute negli strumenti urbanistici o nei regolamenti di igiene che, in quanto contengono discipline sulle distanze, svolgono anch'essi funzione integrativa dell'art. 872 c.c. č fonte di responsabilitą risarcitoria nei confronti dei privati confinanti, dovendosi ravvisare nei loro confronti un danno oggettivo o in re ipsa. Tale danno non consiste solo nel deprezzamento commerciale del bene o nella totale perdita di godimento di esso (aspetti che vengono superati dalla tutela ripristinatoria) ma anche nella indebita limitazione del pieno godimento del fondo in termini di diminuzione di amenitą, comoditą e tranquillitą, trattandosi di effetti pregiudizievoli egualmente suscettibili di valutazione patrimoniale.

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