(massima n. 1)
La liquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226 c.c. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa. Il giudizio, concernente sia l'ammissibilità della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. sia l'ammontare del danno equitativo liquidato, essendo di puro fatto, si sottrae al controllo di legittimità, sempre che non sia infirmato da errori logici o giuridici).