Cassazione penale Sez. I sentenza n. 31309 del 18 settembre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza (art. 313 c.p.p.), l'obbligo dell'interrogatorio sussiste solo nel caso in cui tale adempimento non sia stato svolto in sede di indagini o, comunque, prima dell'adozione del provvedimento limitativo della libertā personale ed č preordinato a quelle stesse funzioni di garanzia che svolge con riguardo all'intero sistema delle misure cautelari; l'interrogatorio non č, invece, preordinato a verificare la sussistenza della pericolositā della persona sottoposta a misura di sicurezza, accertamento che deve precedere l'adozione della misura, costituendone un indefettibile presupposto.

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