Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 845 del 29 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

L'eventuale manifesta illogicità della motivazione di un'ordinanza che dispone una misura coercitiva — che può avere rilievo a norma dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. — non è deducibile con ricorso immediato per cassazione, invero è solo la mancanza di motivazione che determina la nullità dell'ordinanza e quindi la violazione di legge, essendo il ricorso per saltum limitato a tale ipotesi.

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