Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2732 del 23 gennaio 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giudizio di convalida dell'arresto in flagranza deve essere effettuato pur quando l'arrestato sia stato rimesso in libertą dal pubblico ministero ma in tal caso viene meno l'esigenza del rispetto di termini perentori di richiesta e svolgimento.

(massima n. 2)

In caso di accoglimento del ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l'ordinanza del Gip che dichiara inammissibile la richiesta di convalida dell'arresto avanzata dal PM (nella specie ritenuta non esperibile per l'immediata liberazione dell'arrestato), l'annullamento deve essere disposto con rinvio, essendo finalizzato all'ulteriore corso del procedimento con decisione sulla richiesta di convalida dell'arresto, illegittimamente ritenuta inammissibile.

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