Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1971 del 24 agosto 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Il tribunale, in sede di appello avverso provvedimento in materia di misure cautelari personali all'udienza di discussione può acquisire, in analogia a quanto previsto per il giudizio di appello ordinario, compatibilmente con la natura ed i tempi del giudizio incidentale, nuovi elementi di prova, rilevanti per la decisione sul punto devoluto. Ciò, peraltro, deve avvenire nel rispetto del contraddittorio, la cui violazione è sanzionata in via generale dall'art. 178 comma 1 c.p.p. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha annullato un'ordinanza del tribunale che ebbe ad utilizzare per la decisione un documento prodotto dal P.M. dopo la chiusura della discussione, nel quale, pertanto, la difesa non aveva avuto alcuna possibilità di interloquire).

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