Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3183 del 28 gennaio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di impugnazione di ordinanze che dispongono misure cautelari, il divieto di produrre nuovi atti o documenti in appello, scaturente dall'art. 310, comma secondo, c.p.p., non si estende agli atti interni del processo, quali le sentenze e i provvedimenti resi nelle fasi pregresse dai giudici o dagli organi intervenuti nel corso del procedimento, poiché si tratta di atti o documenti sempre consultabili, dei quali il giudice deve tenere conto, onde evitare la pronuncia di provvedimenti abnormi o contraddittori, e che il giudice del gravame, proprio perché deve tenerne conto, può acquisire anche d'ufficio.

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