Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8 del 8 gennaio 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

Č nullo per violazione di norma processuale concernente l'iniziativa del pubblico ministero (art. 178, lett. b, c.p.p.) il provvedimento con il quale il tribunale rifiuta di acquisire al fascicolo del dibattimento, ai sensi dell'art. 513, secondo comma, c.p.p., il verbale delle dichiarazioni rese da un soggetto imputato in un procedimento connesso (nella specie: concorrente minorenne) che si č avvalso della facoltā di non rispondere; ne consegue che il predetto vizio puō essere denunciato anche con il ricorso immediato per cassazione ai sensi degli artt. 569 e 606, lett. c), c.p.p.

(massima n. 2)

La cognizione del giudice di appello nel procedimento incidentale sulla libertā, di cui all'art. 310 c.p.p., č limitata ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame (e a quelli con essi strettamene connessi e da essi dipendenti), ma non č condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste dal giudice della decisione impugnata a sostegno del proprio assunto. (Fattispecie relativa ad appello avverso il provvedimento di rigetto di istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare per asserita contestazione a catena, fondata, tra l'altro, sull'esistenza di vincolo di continuazione o di connessione tra i reati contestati. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale della libertā basata, pur in assenza al riguardo di deduzioni dell'appellante o di argomentazioni del giudice a quo, sull'esistenza di una preclusione derivante dal giudicato cautelare sul punto).

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