Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 18339 del 20 aprile 2004

(3 massime)

(massima n. 1)

La decisione definitiva, emessa sull'appello instaurato dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Gip di rigetto della richiesta di una misura cautelare personale, spiega un'efficacia preclusiva «allo stato degli atti» in ordine alle questioni in fatto o in diritto esplicitamente o implicitamente dedotte - ma non anche a quelle deducibili - in quel giudizio; sì che le medesime questioni, in difetto di nuove acquisizioni probatorie che implichino un mutamento della situazione di fatto sulla quale la decisione era fondata, restano precluse in sede di adozione da parte del Gip di un successivo provvedimento cautelare richiesto dal P.M. nei confronti dello stesso soggetto e per lo stesso fatto.

(massima n. 2)

Nel procedimento di appello, instaurato dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Gip di rigetto della richiesta di una misura cautelare personale, è consentito alla difesa dell'indagato, nel contraddittorio camerale, di produrre documentazione relativa ad elementi probatori «nuovi», sia preesistenti che sopravvenuti, acquisiti anche all'esito di investigazioni difensive e idonei a contrastare motivi di gravame del pubblico ministero, ovvero a dimostrare che non sussistono le condizioni e i presupposti di applicabilità della misura cautelare richiesta.

(massima n. 3)

Nel procedimento di appello, instaurato dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Gip di rigetto della richieta di una misura cautelare personale, è consentito al pubblico ministero di produrre documentazione relativa ad elementi probatori «nuovi», preesistenti o sopravvenuti, sempre che tali elementi riguardino lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare e, in ordine ad essi, sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio delle parti anche mediante la concessione di un congruo termine a difesa.

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