Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1507 del 13 maggio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

La nullità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 c.p.p., come atto successivo alla adozione di un provvedimento cautelare — derivi essa dalla omissione del prescritto avviso al difensore o da qualsiasi altra ragione — non incide sulla validità della misura applicata, ma può dar luogo unicamente (quando la misura sia quella della custodia cautelare) alla liberazione dell'indagato a norma dell'art. 302 c.p.p. Tale liberazione, qualora non sia disposta d'ufficio, va chiesta al giudice che procede, il quale dovrà provvedere con ordinanza, che è soggetta ad appello ai sensi dell'art. 310, comma 1, c.p.p.

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