Cassazione penale Sez. V sentenza n. 261 del 7 febbraio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento col quale il giudice adotta altra misura cautelare nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 307, primo comma, c.p.p. trova l'unica ragione giustificativa nella persistenza delle esigenze cautelari. Pertanto, esso č impugnabile non giā col riesame, impugnazione che rimette in discussione l'intero quadro probatorio, esigendo la valutazione degli indizi di colpevolezza, bensė con l'appello, mirante ad una pronuncia sulla persistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura prescelta.

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