Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3213 del 23 gennaio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di appello contro i provvedimenti de libertate, quando l'impugnazione sia stata proposta dal P.M., l'indagine — a differenza del caso in cui appellante sia l'imputato ed in ossequio quindi al principio costituzionale del favor libertatis — non può essere portata oltre la situazione esistente al momento in cui il provvedimento impugnato venne adottato, pur persistendo il dovere, nella positività di quella indagine, di ulteriormente verificare l'attualità delle condizioni e dei presupposti per l'adozione delle misure cautelari; di conseguenza, non è ammissibile la valutazione di elementi indiziari sopravvenuti alla formulazione dell'atto di impugnazione e fatti pervenire tempestivamente al giudice.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.