Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10775 del 15 dicembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il danno conseguente alla violazione delle norme del codice civile e integrative di queste relative alle distanze nelle costruzioni si identifica nella violazione stessa, costituendo un asservimento de facto del fondo del vicino al quale, pertanto, compete il risarcimento senza la necessitą di una specifica attivitą probatoria. Nel caso, invece, di violazioni di norme speciali di edilizia non integrative della disciplina del codice, mancando un asservimento di fatto del fondo contiguo, il proprietario di questo č tenuto a fornire una prova precisa del danno, sia in ordine alla sua potenziale esistenza che alla sua entitą obiettiva, in termini di amenitą, comoditą, tranquillitą ed altro.

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