Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6728 del 22 febbraio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento conseguente all'appello proposto dall'indagato contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di revoca della misura cautelare personale, č legittima, in applicazione dei principi del favor libertatis e della ragionevole durata del processo, la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori « nuovi» preesistenti o sopravvenuti, sempre che, nell'ambito dei confini segnati dal « devolutum» quelli prodotti dalla parte riguardino lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare e in ordine ad essi sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio delle parti, anche mediante la concessione di un congruo termine anche a favore del P.M., e siano idonei a dimostrare che non sussistono le condizioni e i presupposti di applicabilitą della misura cautelare richiesta.

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