(massima n. 1)
Nel procedimento di riesame il termine di tre giorni stabilito per l'avviso alle parti della data dell'udienza non vale necessariamente anche a commisurare il tempo concesso per l'esame degli atti. Infatti, la disposizione dell'ultimo alinea dell'ottavo comma dell'art. 309 c.p.p. sta ad indicare che le parti possono prendere visione degli atti fino al giorno dell'udienza, non che ad esse devono essere aggiunti tre giorni interi per la loro consultazione. Ne consegue che č sufficiente per la validitā della procedura che alle parti sia garantito un tempo sufficiente per l'esercizio dei diritti e delle facoltā loro spettanti.