Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1086 del 25 giugno 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Al fine dell'individuazione del giudice per le indagini preliminari territorialmente competente ai sensi dell'art. 328, primo comma bis, c.p.p., il criterio per stabilire quando e come si debba ritenere che un delitto sia stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. o per agevolare l'attività di un'associazione per delinquere di tipo mafioso deve essere ancorato a un fattore di carattere temporale e a uno di natura funzionale. Sotto il primo profilo, si deve tener conto che nella fase iniziale delle indagini preliminari è possibile non disporre di prove sicure e spesso si dispone solo di ipotesi da verificare, onde ai fini della competenza speciale è sufficiente la presenza di specifici elementi indiziari, da sottoporre a verifica successiva. Sotto il secondo profilo, non può essere obliterata la circostanza che l'istituzione dell'ufficio di Procuratore nazionale antimafia risponde a finalità di coordinamento, ritenute primarie in indagini per fatti di mafia, che presuppongono e comportano una più completa e approfondita conoscenza del fenomeno mafioso.

(massima n. 2)

In tema di procedimenti di riesame avverso provvedimenti restrittivi della libertà personale, considerata la brevità del termine (dieci giorni) entro il quale il tribunale della libertà è chiamato a decidere, i tre giorni di cui all'art. 309, ottavo comma, c.p.p. non possono intendersi se non come complessivi nel caso di rinvio dell'udienza al fine di garantire a pieno il diritto di difesa. La ratio della disposizione è, infatti, quella di assicurare il rispetto dell'intervallo di tre giorni fra la data di prima notifica dell'avviso e la data dell'udienza: diversamente, detto termine verrebbe ampliato differendo senza ragione gli effetti legali di una notifica validamente effettuata. (La Corte di cassazione ha ritenuto osservato il termine di cui all'art. 309, ottavo comma, c.p.p. in un'ipotesi di rinvio dell'udienza per tardività dell'avviso, e di successiva notifica senza l'osservanza dei tre giorni perché dalla data della prima notifica alla data dell'udienza camerale la parte aveva potuto utilizzare il termine di tre giorni liberi).

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